l'art. 726 del codice penale: "atti contrari alla pubblica decenza".
Tuttavia la Sentenza della Corte di Cassazione n.3557 del 2000 ha stabilito che "E' evidente che non può considerarsi indecente, ad esempio, la nudità integrale di un modello o di un artista in un'opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico o didattico, o anche di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata, mentre invece suscita certamente disagio, fastidio, riprovazione chi fa mostra di sé, ivi compresi gli organi genitali, in un tram, in strada, in un locale pubblico, o anche in una spiaggia frequentata da persone normalmente abbigliate."
Quindi, per tale sentenza praticare il nudismo in una zona solitamente frequentata da nudisti non costituirebbe reato.
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